Cos’è il risarcimento del danno e da dove nasce il diritto (per il danneggiato) e l’obbligo (per il danneggiante) al risarcimento?

Sul vocabolario, alla voce “risarcimento” troverete una definizione di questo tipo: “compenso, indennizzo per un danno arrecato a una o più persone, o da queste comunque subito“.

In termini più strettamente legati al “diritto”, il risarcimento è “la somma con cui il responsabile reintegra per un valore equivalente il patrimonio di colui al quale ha arrecato un danno ingiusto“.

In realtà parlare del solo patrimonio è un po’ limitativo, in quanto si possono avere anche danni di tipo non patrimoniale (per esempio danni fisici o danni morali), ma affronteremo questa questione in un successivo post. Tuttavia questa definizione porta in luce un aspetto fondamentale e imprescindibile, quando si parla di risarcimento, ovverosia la responsabilità.

La responsabilità, da parte di chi causa il danno, è un presupposto necessario per l’insorgenza dell’obbligo al risarcimento.

Dove trova origine, dal punto di vista legislativo, questa responsabilità?

Distinguiamo due tipi di responsabilità:

  • la responsabilità contrattuale;
  • la responsabilità extracontrattuale.

La prima nasce da un comportamento che viola un contratto tra soggetti diversi, e trae il suo fondamento legislativo nell’art. 1218 del c.c. (“Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta e’ tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo e’ stato determinato da impossibilita’ della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”).

La seconda nasce invece da un comportamento contrario alla legge e trae il suo fondamento legislativo nell’art. 2043 c.c. (“qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno).

In entrambi i casi sono due i presupposti che danno origine all’obbligazione risarcitoria:

  • il danno
  • la responsabilità

Potremo quindi avere danni non risarcibili e, allo stesso modo fatti dolosi o colposi che non danno origine ad un diritto “risarcitorio”.

Si ha il primo caso allorché il danno, pur presente, non è “ingiusto” in quanto manca l’elemento del “dolo” o della “colpa”. Prendiamo per esempio il caso in cui fermo in coda vengo tamponato e, a causa dello spostamento in avanti della mia autovettura, vado a tamponare il mezzo che mi precede. In questo caso ho causato un danno, ma non ho colpe, pertanto non sarò tenuto a risarcire il proprietario del mezzo che ho danneggiato, il quale potrà invece rivalersi su chi mi ha tamponato.

Avremo invece il caso di “fatto doloso o colposo” senza risarcimento, laddove al fatto non segue un danno. Per restare nell’ambito della circolazione stradale, mettiamo che io non rispetti uno stop e un veicolo con diritto di precedenza sia costretto ad una manovra di emergenza per evitarmi, ma grazie a tale manovra riesce ad evitare danni al proprio mezzo e a sé stesso (a anche a me fortunatamente!). In tal caso sono sicuramente responsabile di un comportamento contrario alla legge, nello specifico al Codice della Strada, ma fortunatamente, e anche se non per merito mio, non si è prodotto nessun danno e pertanto non sorge nessun obbligo al risarcimento.

Occorre quindi la presenza di entrambe le condizioni sopra esposte, e a nulla vale ai fini dell’insorgenza del diritto al risarcimento, come a volte erroneamente si crede, l’entità del danno patito, da un lato, e la gravità dei comportamenti dall’altro, se manca il presupposto complementare. Si potranno avere danni modestissimi pacificamente risarcibili e, al contrario, danni consistenti che non troveranno alcun ristoro. E allo stesso modo responsabilità gravissime senza danni e responsabilità lievi con danni enormi.

Prendiamo il caso di un pedone che attraversa la strada col semaforo pedonale rosso e viene investito da una macchina. Per quanto male si possa fare, il danno che ne consegue, non troverà possibilità di risarcimento in quanto l’automobilista, se non ha violato a sua volta qualche norma del Codice della Strada, non ha colpa e quindi manca la responsabilità. Viceversa, se il pedone attraversa col verde e nel farlo viene sfiorato da un’autovettura che al contrario passa col rosso, ma rimane illeso, per quanto abbia rischiato di farsi molto male, non potrà ricevere alcun risarcimento (certo potrà sporgere una denuncia penale per tentato omicidio, magari, ma questo è un altro discorso…..).

In ogni caso, per qualsiasi esigenza di consulenza per risarcimento danni non esitate a contattarci.

Per qualsiasi necessità, dubbio, consulenza per un danno che hai subito contattaci ora senza impegno. Noi interveniamo subito e tu paghi solo a risarcimento avvenuto.

 

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