Per rispondere a questa domanda, chiaramente retorica, dobbiamo capire innanzitutto cos’è e come si quantifica il danno fisico.

In termini più tecnici il danno fisico viene definito come danno “biologico”, ovvero come “riduzione dell’integrità psico-fisica” di una persona. Volendo essere più prosaici, lo possiamo chiamare anche danno alla “salute” fisica e/o psichica.

Essendo la salute dell’individuo un bene costituzionalmente tutelato, ne consegue che qualunque fatto illecito che vada ad intaccare tale “bene” dà origine, in capo a colui che ha subito il danno, al diritto ad un risarcimento.

Le voci di danno conseguenti ad un sinistro possono essere raggruppate in due macro-categorie: danni patrimoniali e danni non patrimoniali.

Il danno fisico appartiene a quest’ultima categoria, insieme al danno morale e al danno “esistenziale” (o danno dinamico-relazionale).

Ma come si quantifica il danno biologico?

Innanzitutto occorre distinguere due tipi di danno biologico. Quello temporaneo e quello permanente.

Come suggerisce il nome, il danno temporaneo è quello che comporta una riduzione non definitiva dell’integrità psico-fisica. La durata di tale danno si estende dal momento in cui il soggetto subisce una lesione fisica al momento in cui si può dire “guarito”. Dove per “guarito” non si intende necessariamente che abbia recuperato integralmente la sua integrità psico-fisica, ma piuttosto che ha raggiunto il recupero massimo possibile della stessa. Se tale recupero è completo si dice che è guarito “senza postumi”, viceversa, se il recupero non è completo e non è suscettibile di miglioramento ulteriore, si dirà che è guarito “con postumi”. In quest’ultimo caso avremo il cosiddetto danno “permanente”.

Pertanto per quantificare il danno occorreranno due passaggi: il primo consiste nel determinare l’estensione del danno temporaneo e l’entità del danno permanente, il secondo nel tradurre queste voci in una quantificazione monetaria.

Per il primo passaggio occorre affidarsi ad un medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni, il quale, attraverso l’esame della documentazione medica ed una visita al danneggiato, stabilirà l’entità del danno biologico temporaneo e permanente, applicando dei parametri di riferimento (detti barèmes) che attribuiscono ad ogni menomazione fisica una certa “percentuale” di invalidità.

Una volta determinata l’entità del danno in termini “medico-legali”, la traduzione in termini monetari si effettua applicando apposite tabelle che traducono la quantificazione medico legale in quantificazione monetaria.

Tutto questo procedimento, apparentemente semplice e lineare, è in realtà, quasi sempre, l’oggetto del contendere tra danneggiato e danneggiante, o più spesso, tra danneggiato e assicurazione del danneggiante.

E il perché è presto detto.

La quantificazione del danno fisico, in particolare la determinazione medico legale del danno biologico, è tutt’altro che operazione matematica di applicazione dei barèmes di cui sopra, ma piuttosto è il frutto di valutazioni, spesso ampiamente discrezionali, dei medici legali e, va da sé, che questa “discrezionalità” viene esercitata al “ribasso” laddove la valutazione è al servizio del danneggiante, piuttosto che al “rialzo” laddove è al servizio del danneggiato.

A ciò si aggiunga che altre voci di danno “non patrimoniale”, come il danno morale e quello “esistenziale” non sono nemmeno prese in considerazione dalle assicurazioni nelle loro valutazioni.

Per questo motivo è sempre bene affidarsi a consulenti esperti che sappiano correttamente quantificare il danno e possano contrapporre la proprie valutazioni a quelle della controparte/assicurazione

Sos Risarcimento, grazie ai suoi professionisti, avvocati e medici legali è in grado di garantirti la corretta quantificazione del danno e la difesa del tuo diritto al risarcimento. Il tutto senza chiedere nessun anticipo spese.

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